Articolo 13 del Decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573
Articolo 12Articolo 14
Versione
20 gennaio 1994
Art. 13. Frazionamento ricevute olive 1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, effettuati gli accertamenti, di cui all'art. 12, rilascia ai conduttori la ricevuta prevista dall'art. 11, allegandone copia alla denuncia di produzione delle olive trattenuta presso la camera di commercio stessa.
2. Il conduttore che ceda a terzi parte delle olive denunciate, richiede il frazionamento della ricevuta in due o piu' ricevute.
3. Nel caso in cui il conduttore conferisca le olive ad uno o piu' oleifici, le ricevute rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono trasferite gli oleifici medesimi, previa apposita annotazione nella ricevuta stessa.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1994
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