Art. 2. Procedura per il riconoscimento delle denominazioni 1. Ai sensi dell' art. 6 della legge del 5 febbraio 1992, n. 169 , per assicurare la rappresentativita' dei produttori che intendano presentare domanda per la denominazione di origine, puo' costituirsi un comitato promotore della denominazione di origine controllata (D.O.C.). Il comitato promotore non ha scopi di lucro e persegue l'obiettivo del riconoscimento della denominazione; esso nomina un proprio rappresentante che, in nome e per conto dei produttori interessati, puo' intervenire con proposte e suggerimenti presso le amministrazioni pubbliche e gli enti che intervengano nel provvedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine.
2. Al fine di acquisire utili elementi per l'espressione del parere previsto dall' art. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , l'assessorato regionale competente puo' costituire un comitato olivicolo di esperti e rappresentanti del settore olivicolo. Il parere della regione analiticamente reso su ciascuno degli elementi che devono figurare nei disciplinari, ai sensi dell' art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , deve essere espresso nel termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Trascorso tale termine, anche in assenza del parere della regione competente, la domanda e' trasmessa da parte del Comitato promotore interessato al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, che provvede a richiedere il parere del Comitato nazionale. Il parere del Comitato nazionale, se favorevole, e' corredato dal disciplinare di produzione relativo alla denominazione di origine richiesta.
3. Gli interessati possono, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del parere del Comitato nazionale nella Gazzetta Ufficiale, far pervenire al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, eventuali istanze o controdeduzioni.
4. Avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del parere favorevole del Comitato nazionale e dopo l'esame da parte del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle istanze o delle controdeduzioni eventualmente pervenute, i conduttori degli oliveti situati nella zona di produzione che intendano richiedere l'iscrizione delle proprie superfici nell'albo previsto dall' art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , devono esprimere il proprio assenso all'utilizzo della denominazione di origine controllata. L'assenso e' comunicato da ciascun conduttore entro trenta giorni dalla pubblicazione del parere favorevole nella Gazzetta Ufficiale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata camera di commercio, competente per territorio, anche per il tramite del comitato promotore della D.O.C., indicando, altresi', gli elementi utili alla localizzazione ed alla individuazione della superficie degli oliveti aventi presuntivamente titolo a produrre olio con caratteristiche fissate dal disciplinare proposto. Decorso il termine di cui sopra, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio redige un documento riepilogativo generale relativo alle comunicazioni ricevute e lo in- via immediatamente al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per gli adempimenti di competenza.
Nell'eventualita' che il comitato promotore della denominazione di origine, di cui al comma 1, abbia gia' raccolto tali elementi in fase di istruttoria regionale li deve immediatamente convalidare ed inviare al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per la valutazione di cui al comma precedente. Note all' art. 2 :
- L' art. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , stabilisce che la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata puo' essere presentata da una pluralita' di produttori o da una o piu' Associazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , e successive modificazioni. Lo stesso articolo definisce le modalita' di presentazione delle domande di riconoscimento della denominazione di origine controllata.
- L' art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , indica gli elementi che devono essere contenuti nei disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata.
- L' art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , prescrive l'iscrizione ad un apposito albo istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, degli oliveti siti nelle zone di produzione a denominazione di origine controllata.
2. Al fine di acquisire utili elementi per l'espressione del parere previsto dall' art. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , l'assessorato regionale competente puo' costituire un comitato olivicolo di esperti e rappresentanti del settore olivicolo. Il parere della regione analiticamente reso su ciascuno degli elementi che devono figurare nei disciplinari, ai sensi dell' art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , deve essere espresso nel termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Trascorso tale termine, anche in assenza del parere della regione competente, la domanda e' trasmessa da parte del Comitato promotore interessato al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, che provvede a richiedere il parere del Comitato nazionale. Il parere del Comitato nazionale, se favorevole, e' corredato dal disciplinare di produzione relativo alla denominazione di origine richiesta.
3. Gli interessati possono, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del parere del Comitato nazionale nella Gazzetta Ufficiale, far pervenire al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, eventuali istanze o controdeduzioni.
4. Avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del parere favorevole del Comitato nazionale e dopo l'esame da parte del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle istanze o delle controdeduzioni eventualmente pervenute, i conduttori degli oliveti situati nella zona di produzione che intendano richiedere l'iscrizione delle proprie superfici nell'albo previsto dall' art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , devono esprimere il proprio assenso all'utilizzo della denominazione di origine controllata. L'assenso e' comunicato da ciascun conduttore entro trenta giorni dalla pubblicazione del parere favorevole nella Gazzetta Ufficiale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata camera di commercio, competente per territorio, anche per il tramite del comitato promotore della D.O.C., indicando, altresi', gli elementi utili alla localizzazione ed alla individuazione della superficie degli oliveti aventi presuntivamente titolo a produrre olio con caratteristiche fissate dal disciplinare proposto. Decorso il termine di cui sopra, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio redige un documento riepilogativo generale relativo alle comunicazioni ricevute e lo in- via immediatamente al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per gli adempimenti di competenza.
Nell'eventualita' che il comitato promotore della denominazione di origine, di cui al comma 1, abbia gia' raccolto tali elementi in fase di istruttoria regionale li deve immediatamente convalidare ed inviare al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per la valutazione di cui al comma precedente. Note all' art. 2 :
- L' art. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , stabilisce che la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata puo' essere presentata da una pluralita' di produttori o da una o piu' Associazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , e successive modificazioni. Lo stesso articolo definisce le modalita' di presentazione delle domande di riconoscimento della denominazione di origine controllata.
- L' art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , indica gli elementi che devono essere contenuti nei disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata.
- L' art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , prescrive l'iscrizione ad un apposito albo istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, degli oliveti siti nelle zone di produzione a denominazione di origine controllata.