Art. 11. Ricevuta della denuncia di produzione delle olive 1. All'atto della presentazione della denuncia di produzione delle olive, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al conduttore ricevuta frazionabile, secondo il modello C allegato al presente regolamento, per il quantitativo denunciato.
Nella ricevuta devono figurare le seguenti indicazioni:
a) quantita' di olive e corrispondente denominazione di origine;
b) ubicazione dei terreni olivasti da cui provengono le olive ed eventuale luogo di destinazione delle stesse;
c) eventuali sottodenominazioni geografiche consentite alle condizioni previste nel presente regolamento;
d) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto, nominativo ed indirizzo dell'acquirente o del destinatario;
e) data di presentazione della denuncia.
Nella ricevuta devono figurare le seguenti indicazioni:
a) quantita' di olive e corrispondente denominazione di origine;
b) ubicazione dei terreni olivasti da cui provengono le olive ed eventuale luogo di destinazione delle stesse;
c) eventuali sottodenominazioni geografiche consentite alle condizioni previste nel presente regolamento;
d) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto, nominativo ed indirizzo dell'acquirente o del destinatario;
e) data di presentazione della denuncia.