Articolo 11 del Decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573
Articolo 10Articolo 12
Versione
20 gennaio 1994
Art. 11. Ricevuta della denuncia di produzione delle olive 1. All'atto della presentazione della denuncia di produzione delle olive, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al conduttore ricevuta frazionabile, secondo il modello C allegato al presente regolamento, per il quantitativo denunciato.
Nella ricevuta devono figurare le seguenti indicazioni:
a) quantita' di olive e corrispondente denominazione di origine;
b) ubicazione dei terreni olivasti da cui provengono le olive ed eventuale luogo di destinazione delle stesse;
c) eventuali sottodenominazioni geografiche consentite alle condizioni previste nel presente regolamento;
d) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto, nominativo ed indirizzo dell'acquirente o del destinatario;
e) data di presentazione della denuncia.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1994
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