Art. 7. Controlli sulle denunce degli oliveti 1. La regione o la provincia autonoma, all'atto del ricevimento della denuncia, redatta in quattro esemplari, secondo il modello A allegato al presente regolamento, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia stessa.
2. La regione o la provincia autonoma provvede a verificare la corrispondenza della entita' della superficie e degli altri requisiti tecnici previsti dal disciplinare di produzione, richiedendo eventuali integrazioni della documentazione cartografica dei riferimenti cartografici qualora ritenga insufficienti quelli acquisiti. Per l'espletamento degli accertamenti puo' essere richiesta la collaborazione dei consorzi, di cui all' art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 . La regione o la provincia autonoma accerta altresi' la presumibile eta' di impianto degli oliveti in funzione della loro produzione per unita' di superficie e il numero di piante presenti nel mappale denunciato. In ogni caso, la regione o la provincia autonoma provvede al riesame tecnico degli oliveti iscritti negli albi, almeno ogni cinque anni.
3. La denuncia degli oliveti, corredata dalla dichiarazione di rispondenza ai requisiti prescritti di cui all' art. 8, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , e' trasmessa dalla regione o dalla provincia autonoma in duplice esemplare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il terzo esemplare della denuncia e' trattenuto agli atti della regione o della provincia autonoma.
Note all' art. 7 :
- L' art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , attribuisce la vigilanza sull'applicazione della legge predetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prevedendo la possibilita' di esercitare tale vigilanza tramite soggetti pubblici che presentino adeguate garanzie di obiettivita' e imparzialita' nei confronti di ogni produttore o trasformatore sottoposti alla vigilanza.
- L' art. 8, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , stabilisce che l'iscrizione avviene su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'oliveto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.
2. La regione o la provincia autonoma provvede a verificare la corrispondenza della entita' della superficie e degli altri requisiti tecnici previsti dal disciplinare di produzione, richiedendo eventuali integrazioni della documentazione cartografica dei riferimenti cartografici qualora ritenga insufficienti quelli acquisiti. Per l'espletamento degli accertamenti puo' essere richiesta la collaborazione dei consorzi, di cui all' art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 . La regione o la provincia autonoma accerta altresi' la presumibile eta' di impianto degli oliveti in funzione della loro produzione per unita' di superficie e il numero di piante presenti nel mappale denunciato. In ogni caso, la regione o la provincia autonoma provvede al riesame tecnico degli oliveti iscritti negli albi, almeno ogni cinque anni.
3. La denuncia degli oliveti, corredata dalla dichiarazione di rispondenza ai requisiti prescritti di cui all' art. 8, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , e' trasmessa dalla regione o dalla provincia autonoma in duplice esemplare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il terzo esemplare della denuncia e' trattenuto agli atti della regione o della provincia autonoma.
Note all' art. 7 :
- L' art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , attribuisce la vigilanza sull'applicazione della legge predetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prevedendo la possibilita' di esercitare tale vigilanza tramite soggetti pubblici che presentino adeguate garanzie di obiettivita' e imparzialita' nei confronti di ogni produttore o trasformatore sottoposti alla vigilanza.
- L' art. 8, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , stabilisce che l'iscrizione avviene su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'oliveto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.