Art. 3. Caratteristiche dei disciplinari di produzione 1. Al fine di assicurare uniformita' nella redazione dei disciplinari di produzione e del loro successivo aggiornamento, gli stessi contengono:
a) l'indicazione della denominazione, riferita ad un nome geografico corrispondente alla zona di coltivazione dell'olio e delle eventuali sottozone geografiche, aventi caratteristiche aggiuntive alla denominazione di origine;
b) l'indicazione della piattaforma varietale e differenziazioni di carattere varietale;
c) la delimitazione della zona di produzione e delle eventuali sottozone;
d) l'indicazione delle condizioni tecnico-agronomiche ed ambientali di coltivazione dell'olio atte a caratterizzare la produzione delle denominazioni in causa, con particolare riferimento: alle caratteristiche naturali dell'ambiente, alle pratiche di impianto e di coltivazione, al periodo e ai sistemi di raccolta, alle rese massime di olive, alle modalita' di oleificazione, alle metodologie da seguire per assicurare alla rispondenza delle denunce di produzione delle olive alla effettiva produzione realizzata, ai parametri tecnici delle olive prodotte, con riguardo anche alla acidita' massima espressa in acido oleico libero, alla percentuale di sostanze grasse in rapporto al grado di maturazione ed alla integrita' delle olive;
e) l'indicazione delle prescrizioni relative alla oleificazione, ivi comprese eventuali tecnologie utilizzate per la produzione di oli di particolare pregio, con particolare riferimento: ai limiti territoriali in cui le operazioni di oleificazione devono essere effettuate, ai termini per l'immissione al consumo, alla resa di oleificazione (olive/olio) ed alle eventuali pratiche di oleificazione consentite o vietate;
f) l'indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che l'olio prodotto deve possedere all'atto dell'immissione al consumo in base alla normativa vigente;
g) l'indicazione delle modalita' per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e della prova di degustazione nella fase precedente al confezionamento secondo la metodologia prevista nel presente decreto.
h) le indicazioni relative alla designazione degli oli, con particolare riferimento: ai nomi geografici consentiti; alle veritiere menzioni di nomi aziendali, che comunque non devono ingenerare confusione con i nomi geografici riferiti all'olio; ai marchi, alle varieta' ed ai caratteri da utilizzare per le menzioni aggiuntive;
i) le modalita' di informazione in ordine alle operazioni di confezionamento all'origine ed all'attivita' dei soggetti che effettuano il confezionamento per conto proprio o per conto di terzi.
2. Nei disciplinari di produzione possono altresi' essere inclusi anche i seguenti elementi:
a) l'uso di specificazioni aggiuntive previste dalla normativa per gli oli D.O.C. e di eventuali specifiche menzioni storiche o tradizionali di uso collettivo riservato alla denominazione;
b) gli eventuali obblighi, e limitazioni di utilizzo menzioni previste come facoltative dalla normativa comunitaria;
c) l'individuazione dell'immagine artistica, eventualmente compresa la base colorimetrica, del logo figurativo o logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione;
d) le modalita' che i consorzi di cui all' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , devono osservare nel predisporre e conservare, in quantita' congrua, uno o piu' campioni standard tipici della produzione annuale della zona geografica di competenza, da utilizzare nelle prove di accertamento delle caratteristiche organolettiche.
e) le modalita' atte ad assicurare gli adempimenti, di cui all'art. 5, comma 2, lettura a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , nell'eventualita' in cui le operazioni di oleificazione siano effettuate in impianti in cui si trasformano anche olive non aventi diritto alla D.O.C., con particolare riferimento alla verifica che presso gli stabilimenti siano attivate linee di oleificazione sepa- rate e che il prodotto sia avviato in contenitori separati e immediatamente identificabili.
Note all' art. 3 :
- L' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , prevede la costituzione ed il riconoscimento dei consorzi di tutela per ogni denominazione di origine controllata e ne fissa i requisiti.
- Per l' art. 5, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , si veda in nota all'art. 2.
a) l'indicazione della denominazione, riferita ad un nome geografico corrispondente alla zona di coltivazione dell'olio e delle eventuali sottozone geografiche, aventi caratteristiche aggiuntive alla denominazione di origine;
b) l'indicazione della piattaforma varietale e differenziazioni di carattere varietale;
c) la delimitazione della zona di produzione e delle eventuali sottozone;
d) l'indicazione delle condizioni tecnico-agronomiche ed ambientali di coltivazione dell'olio atte a caratterizzare la produzione delle denominazioni in causa, con particolare riferimento: alle caratteristiche naturali dell'ambiente, alle pratiche di impianto e di coltivazione, al periodo e ai sistemi di raccolta, alle rese massime di olive, alle modalita' di oleificazione, alle metodologie da seguire per assicurare alla rispondenza delle denunce di produzione delle olive alla effettiva produzione realizzata, ai parametri tecnici delle olive prodotte, con riguardo anche alla acidita' massima espressa in acido oleico libero, alla percentuale di sostanze grasse in rapporto al grado di maturazione ed alla integrita' delle olive;
e) l'indicazione delle prescrizioni relative alla oleificazione, ivi comprese eventuali tecnologie utilizzate per la produzione di oli di particolare pregio, con particolare riferimento: ai limiti territoriali in cui le operazioni di oleificazione devono essere effettuate, ai termini per l'immissione al consumo, alla resa di oleificazione (olive/olio) ed alle eventuali pratiche di oleificazione consentite o vietate;
f) l'indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che l'olio prodotto deve possedere all'atto dell'immissione al consumo in base alla normativa vigente;
g) l'indicazione delle modalita' per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e della prova di degustazione nella fase precedente al confezionamento secondo la metodologia prevista nel presente decreto.
h) le indicazioni relative alla designazione degli oli, con particolare riferimento: ai nomi geografici consentiti; alle veritiere menzioni di nomi aziendali, che comunque non devono ingenerare confusione con i nomi geografici riferiti all'olio; ai marchi, alle varieta' ed ai caratteri da utilizzare per le menzioni aggiuntive;
i) le modalita' di informazione in ordine alle operazioni di confezionamento all'origine ed all'attivita' dei soggetti che effettuano il confezionamento per conto proprio o per conto di terzi.
2. Nei disciplinari di produzione possono altresi' essere inclusi anche i seguenti elementi:
a) l'uso di specificazioni aggiuntive previste dalla normativa per gli oli D.O.C. e di eventuali specifiche menzioni storiche o tradizionali di uso collettivo riservato alla denominazione;
b) gli eventuali obblighi, e limitazioni di utilizzo menzioni previste come facoltative dalla normativa comunitaria;
c) l'individuazione dell'immagine artistica, eventualmente compresa la base colorimetrica, del logo figurativo o logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione;
d) le modalita' che i consorzi di cui all' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , devono osservare nel predisporre e conservare, in quantita' congrua, uno o piu' campioni standard tipici della produzione annuale della zona geografica di competenza, da utilizzare nelle prove di accertamento delle caratteristiche organolettiche.
e) le modalita' atte ad assicurare gli adempimenti, di cui all'art. 5, comma 2, lettura a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , nell'eventualita' in cui le operazioni di oleificazione siano effettuate in impianti in cui si trasformano anche olive non aventi diritto alla D.O.C., con particolare riferimento alla verifica che presso gli stabilimenti siano attivate linee di oleificazione sepa- rate e che il prodotto sia avviato in contenitori separati e immediatamente identificabili.
Note all' art. 3 :
- L' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , prevede la costituzione ed il riconoscimento dei consorzi di tutela per ogni denominazione di origine controllata e ne fissa i requisiti.
- Per l' art. 5, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , si veda in nota all'art. 2.