Articolo 5 del Decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573
Articolo 4Articolo 6
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20 gennaio 1994
Art. 5. Costituzione degli albi degli oliveti 1. L'albo degli oliveti di cui all' art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , e' istituito, per ciascun olio vergine o extravergine di oliva, e comprende tutti i terreni olivati le cui caratteristiche consentono la produzione della denominazione di origine controllata.
Esso e' denominato "Albo degli oliveti dell'olio vergine o extravergine della denominazione di origine controllata" seguito dalla relativa denominazione di origine.
2. L'albo e' annualmente aggiornato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio rientra la zona di produzione dell'olio a denominazione di origine. Qualora tale zona sia estesa a piu' province, ciascuna camera di commercio istituisce l'albo per il territorio di propria competenza e trasmette l'albo medesimo alle camere di commercio delle altre province.
3. Copia dell'albo, su supporto magnetico, e' fornita entro il 31 dicembre di ogni anno dalla camera di commercio, industria, artiginato e agricoltura per l'immissione nel sistema informativo del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Nota all' art. 5 :
- Per l' art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , si veda in nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1994
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