Articolo 6 del Decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 gennaio 1994
Art. 6. Denuncia degli oliveti 1. La denuncia degli oliveti da iscrivere all'albo e' presentata dal proprietario, dall'affittuario o da chiunque abbia la disponibilita' a qualunque titolo dei terreni olivati, d'ora in avanti denominato "conduttore". La denuncia e' redatta in conformita' al modello A allegato al presente regolamento.
2. La denuncia e' presentata alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ricadono in tutto o in parte gli oliveti, ovvero al consorzio di cui all' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , che provvede a trasmettere immediatamente la denuncia stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.
3. La regione competente puo' richiedere che la denuncia sia corredata dalla cartografia in scala 1:2.000, ovvero dal certificato catastale o dalla scheda dello schedario olivicolo nazionale.
4. In fase di prima applicazione di un disciplinare di produzione, la denuncia degli oliveti deve essere presentata entro sei mesi dalla data del provvedimento ministeriale di riconoscimento della denominazione. Le successive variazioni di consistenza degli oliveti iscritti nell'albo, dovute allo spiantamento o alla realizzazione di nuovi impianti, nonche' tutte le modificazioni eventuali dei sistemi di coltivazione devono essere denunciate a cura dei conduttori interessati nel termine di sei mesi secondo le modalita' di cui ai precedenti commi.
5. Il cambiamento del conduttore deve essere denunciato, entro sessanta giorni, alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il conseguente aggiornamento dell'albo e' effettuato nei sessanta giorni successivi alla denuncia.
6. Il conduttore che, pur avendo diritto a chiedere l'iscrizione del proprio oliveto nell'albo, non l'abbia richiesta, puo' presentare denuncia, secondo le modalita' di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il primo semestre dell'anno precedente a quello d'inizio della campagna olearia dalla quale intende usufruire della denominazione.
Nota all' art. 6 :
- Per l' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , si veda in nota all'art. 3.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1994
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