Art. 8. Dati ed elementi figuranti nell'albo 1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede ad iscrivere nell'albo, con il nome del conduttore denunciante, i terreni olivati destinati alla produzione dell'olio a denominazione di origine. Nell'albo, oltre al cognome, al nome, al codice fiscale e all'indirizzo del conduttore, devono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) data di iscrizione nell'albo e rispettivo numero di matricola;
b) localita' (comune, frazione o contrada) nella quale ricadono i terreni olivati;
c) entita' della superficie dei terreni olivati corredata dai riferimenti catastali, distinta per tipo di coltura (promiscua o specializzata), presenza varietale con la specificazione della quantita' massima di olive e del corrispondente quantitativo di olio avente diritto alla ricevuta di cui al successivo art. 9, in base alle condizioni previste nel disciplinare di produzione;
d) estremi delle denunce di variazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. La camera di commercio, dopo l'iscrizione nell'albo dei terreni olivati, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia, annotandovi le indicazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1.
a) data di iscrizione nell'albo e rispettivo numero di matricola;
b) localita' (comune, frazione o contrada) nella quale ricadono i terreni olivati;
c) entita' della superficie dei terreni olivati corredata dai riferimenti catastali, distinta per tipo di coltura (promiscua o specializzata), presenza varietale con la specificazione della quantita' massima di olive e del corrispondente quantitativo di olio avente diritto alla ricevuta di cui al successivo art. 9, in base alle condizioni previste nel disciplinare di produzione;
d) estremi delle denunce di variazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. La camera di commercio, dopo l'iscrizione nell'albo dei terreni olivati, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia, annotandovi le indicazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1.