Articolo 10 del Decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573
Articolo 9Articolo 11
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20 gennaio 1994
Art. 10. Registro di magazzino di carico e scarico 1. Gli operatori che provvedono a molire le olive proprie o acquistate, o che acquistano partite di olio a denominazione di origine sono tenuti ad istituire un registro di magazzino di carico e scarico, vidimato in ciascuna pagina dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. Nella parte relativa al carico devono essere registrate le partite da essi prodotte o acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denunce di produzione e le relative fatture; nella parte relativa allo scarico devono essere registrate le partite vendute, con l'indicazione degli estremi delle fatture emesse.
2. I rivenditori al minuto di olio a denominazione di origine controllata gia' confezionato non sono tenuti alla istituzione del registro di carico e scarico di cui al comma 1, ma devono conservare per tre anni le fatture di acquisto dell'olio.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1994
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