Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 novembre 1993
Art. 3. Incarichi consentiti e incarichi vietati 1. Gli incarichi sono attribuiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. Le amministrazioni che intendono conferire un incarico ad un magistrato amministrativo formulano richiesta non nominativa al Consiglio di presidenza, indicando il tipo d'incarico e la sua durata, la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonche' il compenso, ove previsto.
3. Sono consentiti ai magistrati amministrativi:
a) incarichi presso la Presidenza della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, altri organi di rilevanza costituzionale;
b) cariche e incarichi presso autorita' amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti e istituzioni, che svolgono compiti di alta amministrazione e di garanzia;
c) incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali;
d) incarichi di insegnamento di livello universitario o post- universitario, ovvero incarichi di analoga rilevanza presso pubbliche amministrazioni;
e) incarichi di studio, di ricerca, e di collaborazione scientifica o culturale;
f) funzioni di giudice unico o di componente di collegi giudicanti nell'a'mbito della giustizia sportiva;
g) funzioni di presidente di collegi arbitrali in controversie in cui almeno una delle parti sia un soggetto pubblico;
h) incarichi previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento, con specifico riferimento a magistrati amministrativi in genere, salvo quanto previsto dall'art. 2;
i) altri incarichi previsti da leggi dello Stato o dal presente regolamento, il cui conferimento a magistrati amministrativi sia giustificato da particolari e motivate esigenze di imparzialita' o garanzia;
l) incarichi di temporanea o straordinaria sostituzione di organi elettivi degli enti locali e degli organi ordinari di amministrazione di enti pubblici, con funzione di garanzia.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti anche su indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, in base a motivate ragioni, previo consenso del magistrato interessato. La chiamata nominativa e' comunque esclusa per gli incarichi di presidenza di collegi arbitrali, salvo che la designazione provenga dal presidente del tribunale civile ovvero da concorde indicazione delle parti o degli altri arbitri, per gli incarichi in commissioni di concorso, commissioni di disciplina e similari.
5. Nei casi di particolare e motivata urgenza, gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti con decreto motivato del presidente del Consiglio di Stato e sono sottoposti all'esame del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, per la ratifica, nella prima seduta utile.
6. Fatte salve le incompatibilita' espressamente sancite da norme di legge, sono vietati ai magistrati amministrativi:
a) incarichi di consulenza o collaborazione svolte in favore di soggetti privati;
b) incarichi di consulenza, conferiti da amministrazioni od enti pubblici, che consistano in prestazioni riconducibili ad attivita' libero-professionali;
c) partecipazione a commissioni di collaudo;
d) partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
e) partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;
f) partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione, esclusi i casi di cui al comma 3, lettera b), ed esclusa la partecipazione gratuita a organi di enti con finalita' culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato, o altri organismi con finalita' non di lucro;
g) partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, salvi i casi espressamente previsti da leggi dello Stato, quelli di cui al comma 3, lettera b), ed esclusa la partecipazione gratuita ad organi di enti con finalita' culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza, di volontariato, o altri organismi con finalita' non di lucro.
Entrata in vigore il 3 novembre 1993
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