Articolo 4 del Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726
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30 ottobre 1984
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23 dicembre 1984
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18 marzo 1987
Art. 4. 1. La commissione regionale per l'impiego e' cosi' composta:
((dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato allo stesso dicastero, da lui delegato, con funzioni di presidente)) ;
da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vice presidente. Il vice presidente, previa intesa con il presidente, puo' convocare ((e presiedere la commissione fissandone)) l'ordine del giorno;
da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;
da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;
da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale purche' rappresentate nel CNEL.
2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente e del vice presidente, viene nominato un supplente.
3. La commissione regionale per l'impiego e' convocata, oltre che ad iniziativa del presidente e del vice presidente, quando ne facciano richiesta la meta' piu' uno dei componenti.
4. Alle riunioni della commissione assistono, con facolta' di intervento, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ed un membro, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzione di consigliere per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.
5. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, o possono chiedere di essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali di categoria o di settore, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle universita' operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, fissa con decreto le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.
7. Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Per tali sottocommissioni si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma 5.
8. La commissione regionale per l'impiego svolge, oltre i compiti previsti dalla legislazione vigente, quelli attribuiti dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 , alla commissione regionale per la manodopera agricola che e' soppressa al momento della costituzione della commissione di cui al precedente comma 1.
9. La commissione regionale per l'impiego, qualora esistano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento e uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, puo' effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parita' nell'accesso al lavoro.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 19 DICEMBRE 1984, N. 863 .
10. E' abrogato l' articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140 .
11. Fino alla costituzione delle commissioni di cui al precedente comma 1, le commissioni regionali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare le proprie funzioni.
Entrata in vigore il 18 marzo 1987
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