Articolo 32 - Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
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30 marzo 1974
Testo unico-art.
(Denominazione)

L'opera di previdenza istituita con il regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219 , incorporata nell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, assume la denominazione di Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.
Il Fondo ha gestione autonoma.
Entrata in vigore il 30 marzo 1974
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