Articolo 11 - Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Articolo 10Articolo 12
Versione
30 marzo 1974
Testo unico-art.
(Cumulo con altri trattamenti)

L'assegno vitalizio e' cumulabile con la pensione di guerra, anche se maggiorata dell'assegno integratore di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , nonche' con la pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra, prevista dalla legge predetta.
L'assegno vitalizio e', altresi', cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma primo.
Entrata in vigore il 30 marzo 1974
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