(Cumulo con altri trattamenti)
L'assegno vitalizio e' cumulabile con la pensione di guerra, anche se maggiorata dell'assegno integratore di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , nonche' con la pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra, prevista dalla legge predetta.
L'assegno vitalizio e', altresi', cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma primo.