Articolo 29 - Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Articolo 28Articolo 30
Versione
30 marzo 1974
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Versione
14 dicembre 1989
Testo unico-art.
(Ricorso)

Avverso i provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico e' ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per motivi di legittimita', da parte di chi vi abbia interesse.
Il ricorso deve essere presentato, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando lo interessato ne abbia avuto piena conoscenza, direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo cui e' diretto o all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
Nel caso di presentazione diretta, l'ufficio ne rilascia ricevuta.
Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
La comunicazione dei provvedimenti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
Il provvedimento di decisione del consiglio di amministrazione ha carattere definitivo.
Si applica la disposizione prevista dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 . ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre-11 dicembre 1989, n. 530 (in G.U. 1a s.s. 13/12/1989, n. 50) ha dichiarato "ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale dell' art. 29 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 , nella parte in cui non prevede l'esperibilita' del ricorso alla Corte dei Conti anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".
Entrata in vigore il 14 dicembre 1989
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