(Contributo previdenziale obbligatorio)
L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo e' elevato al 7,60 per cento dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta.
Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, e' pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80 per cento.
I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorche' non siano state erogate prestazioni.(2) (6B) (6C) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 marzo 1980, n. 75 ha disposto (con l'art. 18) che "Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , e' ulteriormente prorogata fino a raggiungere
il 9,60 per cento dal 1 gennaio 1984." -------------- AGGIORNAMENTO (6B)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 53, comma 6, lettera a)) che "A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in societa' per azioni ai sensi dell' articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ,[...] e' soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ." ----------------- AGGIORNAMENTO (6C)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificato dal D.L. 20 gennaio 1998, n. 4 , convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 53, comma 6, lettera a)) che la modifica introdotta alla presente legge dall'art. 53, comma 6, lettera a) "si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e di credito dovuto all'Istituto postelegrafonici nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'art. 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 68, comma 4) che "Con effetto dal 1o gennaio 2003 e' soppresso il contributo di cui all'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , dovuto dai dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto postelegrafonici, soppressa ai sensi dell' articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo e' rispettivamente stabilito nella misura dell'1,75 per cento e dell'1 per cento".