Articolo 50 - Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Articolo 49Articolo 51
Versione
30 marzo 1974
Testo unico-art.
(Altre prestazioni)

Per la erogazione delle prestazioni indicate nello art. 33, lettere d), e), f) e g), si osservano le norme vigenti in materia.
Entrata in vigore il 30 marzo 1974
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