Articolo 39 - Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Articolo 38Articolo 40
Versione
30 marzo 1974
Testo unico-art.
(Categorie iscritte)

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti statali di cui all'art. 1, con le eccezioni stabilite dall'art. 2 e con la limitazione di cui al comma seguente.
Sono iscritti al Fondo, per le sole prestazioni creditizie:
i dipendenti civili non di ruolo dello Stato che abbiano optato per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a fondi sostitutivi di essa;
i dipendenti iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 ;
i dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 30 marzo 1974
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