Articolo 28 - Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
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30 marzo 1974
Testo unico-art.
(Pagamenti)

L'indennita' di buonuscita e' pagata dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, su mandato emesso dall'amministrazione del Fondo di previdenza.
La sezione di tesoreria estingue il mandato mediante emissione di assegno bancario non trasferibile a favore degli interessati.
Il pagamento dei ratei di assegno vitalizio e' eseguito a cura della direzione provinciale del tesoro nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di pagamento delle pensioni statali. I ratei arretrati sono corrisposti su mandato dell'amministrazione del Fondo di previdenza.
In caso di ratei lasciati insoluti si applicano le disposizioni dell'art. 14, commi dal primo al quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 .
Entrata in vigore il 30 marzo 1974
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