Articolo 20 - Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Articolo 19Articolo 21
Versione
30 marzo 1974
Testo unico-art.
(Cause di perdita del diritto)

Il diritto all'indennita' di buonuscita e all'assegno vitalizio non viene meno con la perdita della cittadinanza italiana; il diritto all'assegno vitalizio non si perde per prescrizione.
Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa alla indennita' di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui e' sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennita' di buonuscita interrompe il corso della prescrizione.
Entrata in vigore il 30 marzo 1974
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