Articolo 25 - Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Articolo 24Articolo 26
Versione
30 marzo 1974
Testo unico-art.
(Competenza a liquidare il trattamento previdenziale)

L'indennita' di buonuscita e l'assegno vitalizio sono liquidati dall'amministrazione del Fondo di previdenza.
Entrata in vigore il 30 marzo 1974
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