Articolo 12 - Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Articolo 11Articolo 13
Versione
30 marzo 1974
Testo unico-art.
(Opzione)

Il titolare di assegno vitalizio puo' optare per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il diritto di opzione puo' essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della comunicazione di conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite al Fondo di previdenza.
Il superstite del dipendente, avente diritto alla pensione di riversibilita', ha facolta' di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio, ove questo risulti piu' favorevole.
Entrata in vigore il 30 marzo 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente