Articolo 41 - Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Articolo 40Articolo 42
Versione
30 marzo 1974
Testo unico-art.
(Decorrenza e cessazione dell'iscrizione)

L'iscrizione ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attivita' e cessa dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.
Nel caso in cui il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di continuita' e con percezione degli assegni di attivita', l'iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo.
Resta salva la facolta' dell'interessato di far valere i propri diritti alla data di cessazione dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.
Entrata in vigore il 30 marzo 1974
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