Articolo 40 - Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato
Articolo 39Articolo 41
Versione
30 marzo 1974
Testo unico-art.
(Iscrizione di categorie particolari)

L'obbligo dell'iscrizione al Fondo e' esteso:
1) per tutte le prestazioni:
ai giudici della Corte costituzionale;
ai dipendenti della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;
ai dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
ai cappellani militari appartenenti al ruolo unico del servizio permanente;
2) per tutte le prestazioni, escluse quelle creditizie:
ai dipendenti del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari;
3) per le sole prestazioni creditizie:
ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Accademia nazionale dei Lincei;
ai dipendenti di ruolo dell'Istituto centrale di statistica;
al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche.
Entrata in vigore il 30 marzo 1974
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