(Revoca, modifica o rettifica d'ufficio dei provvedimenti)
I provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d'ufficio quando:
a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell'indennita' di buonuscita o dell'assegno vitalizio;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento e' revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione; nei casi previsti dalle lettere c) e d) il termine e' di sessanta giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti.
Nel caso previsto dall'art. 26, comma sesto, il provvedimento e' revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'amministrazione statale.