Art. 6. ((Il personale che sara' collocato a riposo ai sensi del presente decreto non puo' essere assunto in impiego o avere incarichi, eccezione fatta per la partecipazione ad organi collegiali ed a commissioni, alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di societa' a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione.
Le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti anteriormente all'8 luglio 1974 al personale collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, cesseranno di avere efficacia nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La predetta disposizione non si applica nei confronti di coloro che, dopo essere stati assunti o aver ricevuto incarichi anteriormente alla data dell'8 luglio 1974, entro il predetto termine di sei mesi dichiarino di rinunciare al trattamento di quiescenza ottenuto per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336))
Le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti anteriormente all'8 luglio 1974 al personale collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, cesseranno di avere efficacia nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La predetta disposizione non si applica nei confronti di coloro che, dopo essere stati assunti o aver ricevuto incarichi anteriormente alla data dell'8 luglio 1974, entro il predetto termine di sei mesi dichiarino di rinunciare al trattamento di quiescenza ottenuto per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336))