Articolo 4 del Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261
Articolo 3Articolo 5
Versione
9 luglio 1974
Art. 4.
Il primo comma dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 9 luglio 1974
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