Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43
Articolo 9Articolo 11
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5 maggio 2012
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24 gennaio 2019
Art. 10. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 16 NOVEMBRE 2018, N. 146)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 ha disposto (con l'art. 21, comma 6) che "Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 , restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014".
Entrata in vigore il 24 gennaio 2019
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