Art. 5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11)) Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti puo' domandare che il contratto, posto in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga adeguato alle disposizioni dell'articolo 2, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.
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21 agosto 1966
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9 marzo 1971
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- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/1980, n. 828Provvedimento: Nel regime anteriore alla legge n 11 del 1971 (art 17), le formalita imposte al concedente e previste dall'art 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966 n 606 per impedire la rinnovazione del contratto di affitto alla scadenza, non si applicano ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore di tale legge e che successivamente non siano stati prorogati, anche tacitamente (art 5 legge n 606 del 1966). Pertanto, in tale situazione qualora le parti abbiano pattuito il rilascio del fondo alla scadenza, non C'e bisogno da parte del concedente di alcun atto formale di disdetta per ottenere la disponibilita del fondo.*Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/1981, n. 1323Provvedimento: Ai sensi del primo comma dell'art 5 della legge 22 luglio 1966 n 606 (in materia di affitto a conduttore non coltivatore diretto), le Disposizioni del primo e del secondo comma di detto provvedimento legislativo (secondo cui il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a sei anni e, se non e stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, si rinnova per lo stesso periodo)si applicano - al pari delle altre Disposizioni della legge n 606 del 1966 - ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore di questa solo nel caso in cui tali contratti siano stati prorogati o tacitamente rinnovati dopo l'entrata in vigore della stessa legge.*Leggi di più...
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- 3. Trib. Nuoro, sentenza 18/10/2023, n. 101Provvedimento: […]Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2004, n. 23900Provvedimento: […] Sostiene in particolare il ricorrente che la decisione della Corte d'appello è censurabile anche nella parte in cui ha ritenuto improponibile l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione dell'art. 5 della legge n. 606 del 1966 e per difetto di motivazione. […]Leggi di più...
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- 5. Trib. Torino, sentenza 22/01/2021, n. 101Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 7101/2019 promossa da: - - ass. avv. RAFFONE Parte_1 C.F._1 contro – titolare dell'impresa - Controparte_1 Org_1 CodiceFiscale_2 parte convenuta contumace all'udienza del 22/01/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA premesso che: -il ricorrente, assunto dalla convenuta dal 1/3/2019 al 31/7/2019, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli per asserita riduzione dell'attività lavorativa prima della scadenza del termine apposto al contratto di lavoro, il 28/6/2019, e di conseguenza la condanna della datrice di lavoro …Leggi di più...
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