Articolo 5 della Legge 22 luglio 1966, n. 606
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 agosto 1966
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Versione
9 marzo 1971
Art. 5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11)) Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti puo' domandare che il contratto, posto in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga adeguato alle disposizioni dell'articolo 2, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 9 marzo 1971
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