Articolo 46 delle Norme della Legge 20 maggio 1985, n. 206
Articolo 45Articolo 47
Versione
11 giugno 1985
ARTICOLO

A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire un milione, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.
Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
Entrata in vigore il 11 giugno 1985