Articolo 13 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Articolo 12 bisArticolo 14
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21 febbraio 1993
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9 dicembre 1993
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23 aprile 1998
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24 maggio 2001
Art. 13. Amministrazioni destinatarie 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici nazionali, alle istituzioni universitarie ed alle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 . A tali disposizioni si attengono le amministrazioni degli enti locali, conformando a tal fine i propri ordinamenti.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1993
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