Art. 51. Autorizzazione alla sottoscrizione 1. L'agenzia di cui all'articolo 50, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto tra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. L'autorizzazione governativa di cui al comma 1 e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimita' e la compatibilita' economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi.
3. Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche e' autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'articolo 45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla sottoscrizione e' sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere all'agenzia di cui all'articolo 50, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro copia dei contratti collettivi decentrati. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilita' finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale, anche con riferimento agli eventuali utilizzi di risparmi ricavati dalla gestione e verificati dagli organi competenti.
4. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento e nelle leggi finanziaria e di bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi oltre il periodo di validita' dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. L'autorizzazione governativa di cui al comma 1 e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimita' e la compatibilita' economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi.
3. Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche e' autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'articolo 45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla sottoscrizione e' sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere all'agenzia di cui all'articolo 50, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro copia dei contratti collettivi decentrati. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilita' finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale, anche con riferimento agli eventuali utilizzi di risparmi ricavati dalla gestione e verificati dagli organi competenti.
4. Non puo' essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento e nelle leggi finanziaria e di bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi oltre il periodo di validita' dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.