Articolo 26 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
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24 maggio 2001
Art. 26. Norma transitoria per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale 1. Le posizioni funzionali corrispondenti al decimo ed undicesimo livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo delle amministrazioni, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono conservate ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'articolo 22.
2. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale.
3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non puo' essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. I profili ricompresi nella nona posizione funzionale dei predetti ruoli sono soppressi ed il relativo personale rimane collocato in detta posizione ad esaurimento mantenendo il trattamento economico in godimento.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i concorsi per la posizione funzionale corrispondente al nono livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo relativi al personale di cui al comma 1, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1993
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