Articolo 50 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
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Art. 50. Agenzia per le relazioni sindacali 1. E' istituita l'agenzia per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni, dotata di personalita' giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'agenzia rappresenta in sede di contrattazione collettiva nazionale le pubbliche amministrazioni e svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto.
3. L'agenzia si attiene alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni per gli aspetti di interesse regionale.
4. L'agenzia, in sede di contrattazione collettiva di comparto, tiene conto altresi', in quanto compatibili con le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle ulteriori indicazioni espresse dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'unione delle province d'Italia (UPI), dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), dall'Unione delle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici non economici, dalla Conferenza dei presidenti delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e dalla conferenza dei direttori generali del personale dei Ministeri e delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato, allargata a tutti i direttori generali del Ministero della pubblica istruzione, e dalla conferenza dei Presidenti delle regioni.
5. Le amministrazioni regionali a statuto speciale e quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi dell'attivita' di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia nella contrattazione collettiva.
6. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, dell'attivita' di rappresentanza o di assistenza dell'agenzia, alle cui direttive sono tenute in ogni caso a conformarsi.
7. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, apposito regolamento ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Con tale decreto sono definite altresi' le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un fondo da iscriversi, mediante variazione compensativa con decreto del Ministro del tesoro, in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
8. L'agenzia si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di fuori ruolo o di comando, di dipendenti di enti pubblici economici, nonche' di consulenti, esperti per i singoli comparti, tenuto anche conto delle indicazioni delle regioni e delle associazioni di cui al comma 4, nei limiti, nelle forme e per le esigenze previsti nel regolamento di cui al comma 7.
9. Il direttore dell'agenzia e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il direttore dura in carica cinque anni e puo' essere riconfermato.
10. Il direttore dell'agenzia e' coadiuvato, per le questioni attinenti il personale di cui al comma 4, da un comitato di coordinamento, i cui membri sono designati dalle rappresentanze di cui al medesimo comma 4. Gli incarichi al direttore, ai dipendenti degli enti pubblici economici ed ai consulenti di cui al comma 8 sono conferiti ai sensi degli articoli 29 , 30 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Gli oneri per i componenti del comitato di coordinamento restano a carico delle rappresentanze che hanno provveduto alla designazione.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1993
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