Articolo 20 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Articolo 19Articolo 21
Versione
21 febbraio 1993
>
Versione
9 dicembre 1993
>
Versione
23 aprile 1998
>
Versione
22 novembre 1998
>
Versione
14 settembre 1999
>
Versione
24 maggio 2001
>
Versione
23 maggio 2002
Art. 20.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 ((37)) -------------- AGGIORNAMENTO (37)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 16 maggio 2002, n. 193 (in G.U. 1a s.s. 22/05/2002, n. 20), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) nel testo sostituito dall' art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego)."
Entrata in vigore il 23 maggio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente