Articolo 10 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
Articolo 9Articolo 11
Versione
21 febbraio 1993
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Versione
23 aprile 1998
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Versione
24 maggio 2001
Art. 10. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165))
Entrata in vigore il 24 maggio 2001
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