Articolo 28 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
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Art. 28. Accesso alla qualifica di dirigente 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalita' tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, in possesso di diploma di laurea, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi candidati in possesso del diploma di laurea e di eta' non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta' e' elevato a quarantacinque anni.
4. Il corso ha durata biennale ed e' seguito, previo superamento di esame intermedio, da un biennio di formazione e di applicazione presso aziende pubbliche o private, ovvero presso le amministrazioni di destinazione.
5. Ai partecipanti al corso ed al biennio di formazione e di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore.
6. La nomina a dirigente e' attribuita previo superamento di esami finali.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalita' di accesso:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni;
e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative modalita' di rimborso di cui al comma 5.
8. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia e delle forze di polizia.
10. Nel Servizio sanitario nazionale, al livello dirigenziale del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo si accede mediante concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo in enti del Servizio sanitario nazionale o in altre pubbliche amministrazioni, provenienti da qualifiche della medesima professionalita' corrispondente all'ex nona posizione funzionale del servizio sanitario nazionale, ovvero all'ex carriera direttiva o in qualifiche funzionali corrispondenti, purche' assunti comunque per concorso pubblico richiedente il possesso di laurea. Dopo la ridefinizione delle piante organiche, il quaranta per cento dei posti di livello dirigenziale del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo che si renderanno vacanti sono riservati al personale in servizio presso l'unita' sanitaria o l'azienda ospedaliera che bandisce il consorso.
11. Nella prima applicazione del presente decreto, e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la meta' dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 e' attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.
Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato una anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 7 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 .
Entrata in vigore il 21 febbraio 1993
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