Articolo 5 del Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87
Articolo 4Articolo 6
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29 giugno 2024
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13 giugno 2025
Art. 5. Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 ((a esclusione del comma 1, lettera o),)) e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Entrata in vigore il 13 giugno 2025
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