Articolo 4 del Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 giugno 2024
Art. 4.

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: « dal centoventi al duecentoquaranta » sono sostituite dalle seguenti: « pari al centoventi »;
2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque» e le parole: « , con un minimo di euro 200 » sono soppresse; b) all'articolo 71, comma 1, le parole: « dal cento al duecento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al settanta »; c) all'articolo 72, comma 1, le parole: « dal centoventi al duecentoquaranta » sono sostituite dalle seguenti: « pari al centoventi »; d) all'articolo 73:
1) al comma 1, le parole: « euro 1.032,91 a euro 5.164,57 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1000 a euro 5000 »;
2) al comma 2, le parole: « lire un milione a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 a euro 2000 »; e) all'articolo 74, comma 1, le parole: « lire cinquecentomila a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 250 a euro 2000 ». 2. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: « dal centoventi al duecentoquaranta » sono sostituite dalle seguenti: « pari al centoventi »;
2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
b) all'articolo 51:
1) al comma 1, le parole: « dal cento al duecento » sono sostituite dalle seguenti: « pari all'ottanta »;
2) al comma 3, le parole: « lire cinquecentomila a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 250 a euro 1000 »; c) all'articolo 53:
1) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;
2) al comma 2, le parole: « dal cento al duecento » sono sostituite dalle seguenti: « pari all'ottanta »;
3) al comma 3, le parole: « lire cinquecentomila a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 250 a euro 2000 »;
4) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso. 3. All'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « dal cento al duecento » sono sostituite dalle seguenti: « pari all'ottanta »: b) al secondo periodo, le parole: « dal cinquanta al cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al quarantacinque ». 4. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: « dal cento al cinquecento » sono sostituite dalle seguenti: « pari all'ottanta »;
2) al comma 2, le parole: « lire duecentomila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 100 »;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole: « dal cento al duecento » sono sostituite dalle seguenti: « pari all'ottanta »
3.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
b) all'articolo 26, comma 1, le parole: « lire un milione a lire dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 a euro 5000 ». 5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «compresa fra il cento e il duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» e' sostituita dalla seguente: «300»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole: « compresa fra il cento e il duecento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al novanta »;
2.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;
3) al comma 3, le parole: «pari al cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» e' sostituita dalla seguente: «300»; b) all'articolo 33:
1) al comma 2, le parole: « lire due milioni a lire otto milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 2000 a euro 4000 »;
2) al comma 3, le parole: « lire cinquecentomila a lire quattro milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 250 a euro 2000 ». 6. All' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta» e le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»; b) al comma 2, le parole: « lire duecentomila a lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « euro 100 a euro 500 ». 7. All' articolo 38, comma 5, del decreto-legge del 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , le parole: « alle corrispondenti violazioni punite a norma dei commi primo e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: « alla corrispondente violazione punita a norma del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ». 8. All' articolo 24, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 5, 6 e 8 da euro 2.000 a euro 5.000 »; b) alla lettera b), le parole: « dal cento al duecento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al cento »; c) alla lettera c), le parole: « dal duecento al quattrocento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al settanta »; d) alla lettera d), le parole: «agli articoli 12 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12» e le parole: «lire due milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000»; e) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
« e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100; »; f) alla lettera f), le parole: « lire duecentomila a lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « euro 100 a euro 500 »; g) alla lettera g), le parole: « lire duecentomila a lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « euro 100 a euro 500 »; h) alla lettera h), le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al cento», le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100.» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il rimborso; »; i) alla lettera i), le parole: «dal duecento al quattrocento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta» e le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»; l) la lettera l) e' soppressa; m) alla lettera m):
1) al primo periodo, le parole: « lire duecentomila a lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « euro 100 a euro 500 »;
2) al secondo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 1.000»;
n) alla lettera n), le parole: « lire cinquecentomila a lire due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 250 a euro 1.000 »; o) dopo la lettera n), e' aggiunta la seguente:
« n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 9, entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo articolo 9, comma 2, euro 250. ». Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 69 , 71 , 72 , 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro», come modificato dal presente decreto:
«Art. 69 (Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia). - 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare delle imposte dovute.»
«Art. 71 (Insufficiente dichiarazione di valore). - 1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al settanta per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato.»
«Art. 72 (Occultazione di corrispettivo). - 1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71.»
«Art. 73 (Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio). - 1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000.
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2000.
3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.»
«Art. 74 (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000.
1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 .».
- Si riporta il testo degli articoli 50 , 51 , 53 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni», come modificato dal presente decreto:
«Art. 50 (Omissione della dichiarazione). - 1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1000. Se la dichiarazione e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.
Art. 51 (Infedelta' della dichiarazione). - 1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita' deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1000. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e' ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.» «Art. 53 (Altre violazioni). - 1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, e' punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2000, del pari applicabile a chi: a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1.
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane.».
- Si riporta il testo dell' articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale», come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al quarantacinque per cento dell'ammontare delle imposte dovute.
2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2000 ridotta a euro 50 se la richiesta e' effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642 , «Disciplina dell'imposta di bollo», come modificato dal presente decreto:
«Art. 25 (Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall' articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 , le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di euro 100.
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e' punita con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.»
«Art. 26 (Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici). - 1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5000.».
- Si riporta il testo degli articoli 32 e 33 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , «Imposta sugli spettacoli», come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonche' la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso). - 1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 , si applica la sanzione pari al sessanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di euro 300. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 , o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione pari al novanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 , da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro.
3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al sessanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con un minimo di euro 300. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.»
«Art. 33 (Altre violazioni). - 1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:
a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita';
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all' articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , o all'ufficio delle entrate competente.
2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da euro 2000 a euro 4000.
3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da euro 250 a euro 2000.».
- Si riporta il testo dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , «Disciplina delle tasse sulle concessioni governative», come modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 100.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo e' punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.».
- Si riporta il testo dell' articolo 38 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse», come modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Fatturazione e registrazione). - 1. I soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36, nella fattura non possono indicare l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo. Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l'emissione della fattura e la registrazione a norma dell'articolo 23 dello stesso decreto sono comunque obbligatorie per le operazioni di cui all'articolo 36, comma 3, del presente decreto.
2. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 dell'articolo 36, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualita' e quantita' dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonche' della differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalita' e nei termini di cui all' articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita. L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto n. 633 del 1972, ai fini della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto.
3. I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma dell'articolo 36, comma 5, devono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e, per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 39 dello stesso decreto, con esonero dall'obbligo della loro registrazione.
4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui all'articolo 36, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi considerati con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell'imposta e distinti per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.
5. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui ai commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alla corrispondente violazione punita a norma del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 .».
- Si riporta il testo dell' articolo 24 della legge 29 ottobre 1961 n. 1216 recante: «Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi», come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Sanzioni). - 1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6 e 8 da euro 2.000 a euro 5.000;
b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, pari al cento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;
c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota;
d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui all'articolo 12 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da euro 1.000 a euro 4.000;
e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;
f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma 2 dell'articolo 6, da euro 100 a euro 500;
g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da euro 100 a euro 500;
h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, pari al cento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di euro 100. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonche' il credito dell'anno precedente del quale non e' stato richiesto il rimborso;
i) infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;
l) (soppressa)
m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da euro 100 a euro 500 a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000 ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;
n) omessa presentazione nei prescritti termini della denuncia di cui all'articolo 20, da euro 250 a euro 1.000;
n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 9 entro 90 giorni dal termine di cui al medesimo articolo 9, comma 2, euro 250.».
Entrata in vigore il 29 giugno 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente