Articolo 9 del Regolamento del Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 marzo 1901

Art. 9.

I verbali di ciascuna adunanza, compilati dal Segretario del Consiglio, dovranno esser letti ed approvati nell'adunanza successiva.

Il verbale dell'ultima seduta d'ogni sessione sara' approvato dal solo Presidente e letto nella prima seduta della sessione successiva; nel verbale di questa saranno inserite le osservazioni cui possa dar luogo.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parita' di voti la proposta s'intendera' respinta.

I verbali dovranno contenere i nomi degli intervenuti, il resoconto sommario della discussione, le motivazioni o dichiarazioni che ogni consigliere credesse di presentare per iscritto e il numero dei voti per ciascuna deliberazione, e saranno firmati dal Presidente.

Entrata in vigore il 8 marzo 1901
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