Art. 9.
I verbali di ciascuna adunanza, compilati dal Segretario del Consiglio, dovranno esser letti ed approvati nell'adunanza successiva.
Il verbale dell'ultima seduta d'ogni sessione sara' approvato dal solo Presidente e letto nella prima seduta della sessione successiva; nel verbale di questa saranno inserite le osservazioni cui possa dar luogo.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; a parita' di voti la proposta s'intendera' respinta.
I verbali dovranno contenere i nomi degli intervenuti, il resoconto sommario della discussione, le motivazioni o dichiarazioni che ogni consigliere credesse di presentare per iscritto e il numero dei voti per ciascuna deliberazione, e saranno firmati dal Presidente.