Articolo 100 del Regolamento del Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45
Articolo 99Articolo 101
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8 marzo 1901

Art. 100.

Le norme indicate nell'articolo precedente per la facolta' ed il termine del ricorso al Prefetto, si applicano alla dichiarazione fatta dal Sindaco di inabitabilita' ed all'ordine da lui dato di chiusura d'una casa o parte della medesima.

Pero' in questo caso il ricorso avra' effetto sospensivo, eccetto quando sia fatta facolta' al Sindaco di provvedere d'urgenza a termine dell'art. 151 della legge comunale e provinciale.

Entrata in vigore il 8 marzo 1901
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