Articolo 83 del Regolamento del Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45
Articolo 82Articolo 84
Versione
8 marzo 1901
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Versione
31 gennaio 1929

Art. 83.

((Chiunque intende aprire o mantenere in esercizio ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero case o pensioni per gestanti, ne fa domanda al prefetto, corredandola con la dichiarazione scritta di un dottore in medicina e chirurgia, che assume la direzione tecnica dell'istituto che si intende aprire o mantenere in esercizio. La dichiarazione e' controfirmata per accettazione dal richiedente e vidimata dal podesta'.

Per esercizio di istituti di cura, agli effetti del presente articolo, si intende anche il trasporto di malati e feriti.

Il prefetto, sentito il medico provinciale e previi gli accertamenti del caso da farsi a spese del richiedente, provvede con proprio decreto che sara' notificato all'interessato a mezzo del podesta'.

Il decreto di autorizzazione conterra' le indicazioni e prescrizioni opportune caso per caso, e, per gli istituti o case di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero per le case o pensioni per gestanti, l'obbligo di tenere il registro dei parti e quello degli aborti, prescritto dal regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, di cui al precedente art. 67)) .
Entrata in vigore il 31 gennaio 1929
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