Articolo 8 del Decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37
Articolo 7Articolo 9
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29 febbraio 2004
Art. 8. Modifiche alla legge n. 91 del 1981 1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma, secondo periodo, la parola: «2488» e' sostituita dalla parola: «2477»;
b) all'articolo 11, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile » sono sostituite dalle parole: «entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell' art. 2330 del codice civile »;
c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«13 (Controllo giudiziario). - Il procedimento di cui all' articolo 2409 del codice civile si applica alle societa' di cui all'articolo 10, comprese quelle aventi forma di societa' a responsabilita' limitata; il potere di denuncia spetta anche alle federazioni sportive nazionali.».
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
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