Articolo 1 del Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2
Articolo 1 bis
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6 gennaio 2023
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7 marzo 2023
Art. 1. Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale 1. All' articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,» sono inserite le seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, ((che si convertono)) in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;
b) al comma 1-quinquies, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere ((...)) ((aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti)) in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter.».
((1-bis. Al fine di garantire la continuita' del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 , per le imprese che svolgono attivita' industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 e' stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso, ai sensi dell' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026, sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029))
Entrata in vigore il 7 marzo 2023
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