Art. 28-ter. (( (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). )) (( 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: "i bandi" sono inserite le seguenti: ", che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,";
b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonche' nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa";
c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche' del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unita' e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , possono essere stabilite ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del presente comma".
2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unita' di personale dirigenziale di livello non generale.
Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo e' ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui e' riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui e' altresi' riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva. ))
a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: "i bandi" sono inserite le seguenti: ", che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,";
b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonche' nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa";
c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche' del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unita' e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , possono essere stabilite ulteriori modalita' applicative delle disposizioni del presente comma".
2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unita' di personale dirigenziale di livello non generale.
Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo e' ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui e' riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui e' altresi' riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva. ))