Articolo 17 del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75
Articolo 16 bisArticolo 18
Versione
23 giugno 2023
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17 agosto 2023
Art. 17. Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione 1. ((All'articolo 94 del)) decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 e' sostituito dal seguente: « ((2. Per le impugnazioni)) proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 ((,)) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1 , 2 , 3 , 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 . Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.».
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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