Articolo 8 bis del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75
Articolo 8Articolo 8 ter
Versione
17 agosto 2023
Art. 8-bis. (( (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale). )) (( 1. In ragione del perdurare delle necessita' organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalita' acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 , e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 e' elevato a sessantotto anni.
Fino al termine di validita' degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 .
2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , e' abrogato. ))
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente