Art. 5.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente art. 4 sono nominate dal rettore, su proposta della Facolta' o Scuola interessata. Esse sono composte del professore ufficiale della materia alla cui cattedra si riferisce il posto messo a concorso, e di un altro professore, di ruolo, della Facolta', nonche' di un assistente ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia ed in materia affine, o, in sua mancanza, di un terzo professore.
Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.
Gli esami consistono in prove scritte ed orali, le quali possono eventualmente essere integrate da uno o piu' esperimenti ed esercizi pratici o grafici. I candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza di almeno una lingua straniera oltre la lingua francese, cosi' da intendere correntemente un'opera scritta in quella lingua per la materia cui il concorso si riferisce.
I candidati potranno produrre i titoli scientifici e didattici di cui eventualmente siano in possesso: ai titoli stessi e' riservato il 25% del totale dei punti.
La Commissione giudicatrice, con motivata relazione propone - per ogni posto messo a concorso - una terna di idonei in ordine alfabetico. La relazione e' approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.
((La nomina e' conferita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto Ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa affine, in qualsiasi Universita' o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ."
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente art. 4 sono nominate dal rettore, su proposta della Facolta' o Scuola interessata. Esse sono composte del professore ufficiale della materia alla cui cattedra si riferisce il posto messo a concorso, e di un altro professore, di ruolo, della Facolta', nonche' di un assistente ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia ed in materia affine, o, in sua mancanza, di un terzo professore.
Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.
Gli esami consistono in prove scritte ed orali, le quali possono eventualmente essere integrate da uno o piu' esperimenti ed esercizi pratici o grafici. I candidati dovranno inoltre dimostrare buona conoscenza di almeno una lingua straniera oltre la lingua francese, cosi' da intendere correntemente un'opera scritta in quella lingua per la materia cui il concorso si riferisce.
I candidati potranno produrre i titoli scientifici e didattici di cui eventualmente siano in possesso: ai titoli stessi e' riservato il 25% del totale dei punti.
La Commissione giudicatrice, con motivata relazione propone - per ogni posto messo a concorso - una terna di idonei in ordine alfabetico. La relazione e' approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.
((La nomina e' conferita, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, mediante decreto Ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore ufficiale della materia. Entro un triennio dalla data di pubblicazione dei risultati del concorso, coloro che siano stati compresi nella terna degli idonei possono essere chiamati a coprire posti di ruolo presso cattedra della stessa materia, o di altra materia ritenuta parte della prima, o ad essa affine, in qualsiasi Universita' o Istituto d'istruzione universitaria, su richiesta dei rispettivi professori ufficiali)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 giugno 1950, n.465 ha disposto (con l'art. 3) che "Le modificazioni disposte con la presente legge si applicano con decorrenza dal 1 luglio 1948, data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 ."