Articolo 7 ter del Decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231
Articolo 7 bisArticolo 7 quater
Versione
11 agosto 1989
Art. 7-ter. (( 1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera nonche' alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all' articolo 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , e successive modificazioni e integrazioni, e' concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1989 e 1990. ))
Entrata in vigore il 11 agosto 1989
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