Art. 4. 1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all' articolo 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate e' differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1989. ((2)) 2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso negli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 , e successive modificazioni e integrazioni. I mutui di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali mutui e' estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni e integrazioni.
3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato fino ad un massimo di lire 150 milioni entro i limiti delle disponibilita' finanziarie riconosciute alle regioni.
---------------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 maggio 1990, n. 128 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286 , in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole, singole ed associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e nelle province di Grosseto, Viterbo, Pesaro e Urbino, colpite dalla siccita' verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' prorogato al 31 marzo 1990."
Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990."
3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato fino ad un massimo di lire 150 milioni entro i limiti delle disponibilita' finanziarie riconosciute alle regioni.
---------------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 31 maggio 1990, n. 128 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall' articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286 , in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole, singole ed associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e nelle province di Grosseto, Viterbo, Pesaro e Urbino, colpite dalla siccita' verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' prorogato al 31 marzo 1990."
Ha inoltre disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1990."