Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 20 giugno 1976 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 giugno 1976 |
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 17/10/1978 n. 3905 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 17 ottobre 1978
L\'opera Universitaria della Universita\' degli Studi di Trento ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in ordine all\'applicabilita\' delle norme concernenti le agevolazioni per famiglie numerose, ai fini della certificazione delle posizioni reddituali per la concessione dell\'assegno di studio universitario, in relazione al fatto che a detta Opera Universitaria e\' pervenuto dall\'Ufficio delle II.DD., per la concessione di tale assegno, un certificato dal quale risulta conteggiata in aumento della somma indicata dalla legge per il godimento di detto beneficio con richiamo all\'art. 88-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, la franchigia di L. 2.500.000 per …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Termini Imerese, sentenza 26/09/2025, n. 1288Provvedimento: N. R.G. 2162 /2023 TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE Il Giudice dott.ssa AN CA Il giorno 26/09/2025 , innanzi al Giudice dott.ssa AN CA, chiamata la causa R.G. n. 2162 dell'anno 2023 promossa da Parte_1 , , N.Q. DI Parte_2 contro Controparte_1 Controparte_2 , IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE Controparte_3 [...] Controparte_4 [...] “ Controparte_5 - Controparte_1 “ e nei confronti di Si dà atto che sono presenti l'avv.AUGELLO ACCURSIO per parte attrice e l'avv. GIOVANNI BATTISTA SCALIA, in sostituzione dell'avv. MARCHESE VALENTINA per parte convenuta; L'AVV. AUGELLO insiste come in atti e nelle richieste formulate nonché in note conclusive, riferisce che per gli anni …Leggi di più...
- art. 10 co. 5 d.l. n. 78/2010·
- risarcimento danni non patrimoniali·
- spese processuali·
- improcedibilità domanda·
- discriminazione disabilità·
- art. 3 L. 104/1992·
- diritto all'istruzione·
- integrazione scolastica disabili·
- competenza comunale·
- assistenza igienico-personale
Versioni del testo
- Art. 1. Articolo unico
L' articolo 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 , e' sostituito dal seguente:
"L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo articolo 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti.
Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del regolamento generale n. 1297 del 26 aprile 1928 (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo".